Quando un credito è certo, liquido ed esigibile — tipicamente una fattura per una prestazione già eseguita e documentata — l’ordinamento mette a disposizione il decreto ingiuntivo, un procedimento rapido con cui il giudice ordina al debitore di pagare, spesso con provvisoria esecutività immediata.
Una piccola impresa edile dell’Alto Milanese si era rivolta a noi dopo aver ultimato un cantiere per un committente che, pur avendo accettato i lavori senza rilievi, aveva lasciato insolute tre fatture per un importo rilevante, ignorando ogni sollecito.
Abbiamo verificato la solidità della prova scritta — contratto, stati di avanzamento, fatture e corrispondenza di accettazione — e predisposto il ricorso per decreto ingiuntivo con richiesta di provvisoria esecutività, così da poter procedere rapidamente in caso di ulteriore inerzia.
Ottenuto il decreto, lo abbiamo notificato al debitore insieme all’avvertimento che, in assenza di pagamento, saremmo passati al pignoramento. La concretezza del titolo esecutivo ha cambiato completamente l’atteggiamento della controparte.
Il committente ha saldato l’intero importo, oltre a interessi e spese legali, prima dell’avvio dell’esecuzione forzata. L’impresa ha recuperato quanto le spettava senza dover affrontare i tempi di un giudizio ordinario.