Il licenziamento della lavoratrice madre è nullo per legge. L'articolo 54 del D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità/paternità) vieta espressamente il licenziamento dall'inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo colpa grave, cessazione dell'attività o scadenza del termine.
Chiara (nome di fantasia), impiegata amministrativa in un'azienda commerciale di Busto Arsizio, ha comunicato lo stato di gravidanza al proprio datore di lavoro. Nelle settimane successive ha subito un progressivo isolamento: esclusione dalle riunioni, sottrazione di compiti e commenti inappropriati da parte del responsabile.
Tre mesi dopo, è arrivata la lettera di licenziamento per "scarso rendimento". Il nostro studio ha immediatamente impugnato il provvedimento, dimostrando la nullità del licenziamento ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 151/2001 e il carattere ritorsivo della contestazione.
Il Tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato nullo il licenziamento e ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro con il pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale per discriminazione di genere.