La legge riserva ai parenti più stretti — coniuge, figli e, in loro mancanza, i genitori — una quota di eredità chiamata legittima, di cui non si può essere privati nemmeno con un testamento o con donazioni fatte in vita. Quando queste liberalità superano la quota disponibile, il legittimario leso può agire con l’azione di riduzione.
Antonio (nome di fantasia) si era rivolto a noi convinto di non avere diritto a nulla: il padre, negli anni precedenti alla morte, aveva donato l’immobile di famiglia e una parte consistente dei risparmi al fratello. Il primo passo è stato spiegargli che le donazioni non escludono i suoi diritti, ma vi rientrano nel calcolo.
Abbiamo ricostruito l’intero asse ereditario — il cosiddetto relictum e il donatum — per determinare il valore complessivo del patrimonio e la quota di legittima effettivamente spettante ad Antonio. La ricostruzione documentale ha dimostrato che le donazioni avevano leso in modo significativo la sua quota.
Sulla base di questi conteggi abbiamo avviato l’azione di riduzione nei confronti del fratello, chiedendo la reintegrazione della legittima. Documentare con precisione i valori è stato decisivo per aprire un confronto su basi solide anziché su ricordi e sensazioni.
La vicenda si è chiusa con un accordo transattivo tra i fratelli che ha riconosciuto ad Antonio un conguaglio economico corrispondente alla sua quota di legittima, evitando una lunga causa divisoria e preservando, per quanto possibile, il rapporto familiare.