Le dimissioni estorte sotto minaccia o pressione psicologica (spesso con la minaccia di un licenziamento per giusta causa inventato o di una denuncia penale infondata) sono nulle. In Italia, la legge prevede che le dimissioni debbano essere presentate esclusivamente online tramite il portale del Ministero del Lavoro per evitare la pratica delle "lettere in bianco".
Martina, commessa in un negozio di abbigliamento in franchising a Gallarate, era stata accusata verbalmente e senza prove dal direttore di un ammanco di cassa, e spinta a firmare una lettera cartacea di dimissioni immediate per evitare ripercussioni penali.
Appena Martina si è rivolta a noi il giorno successivo, le abbiamo spiegato che la lettera cartacea firmata non aveva alcun valore legale in quanto non trasmessa telematicamente secondo la procedura di legge. L'assenza di convalida telematica rendeva l'atto dell'azienda un vero e proprio licenziamento orale (che è nullo per mancanza di forma scritta).
Abbiamo inviato un'immediata diffida all'azienda intimando la reintegrazione in servizio del lavoratore e contestando l'interruzione illegittima del rapporto di lavoro. L'azienda, rendendosi conto dell'errore grossolano e della nullità del loro operato, ha tentato di correre ai ripari.
Abbiamo ottenuto la formale reintegrazione di Martina sul posto di lavoro e il pagamento delle retribuzioni maturate dal giorno dell'estromissione fino alla riammissione, oltre al ripristino di un clima lavorativo sereno sotto il controllo della direzione generale.