Il demansionamento consiste nell'assegnazione di mansioni inferiori a quelle per cui il lavoratore è stato assunto o a cui è stato successivamente adibito. L'articolo 2103 del Codice Civile tutela il diritto alla conservazione della qualifica professionale e vieta lo spostamento a mansioni inferiori salvo casi tassativi previsti dalla legge.
Marco (nome di fantasia), coordinatore amministrativo presso un'azienda di servizi con sede a Varese, dopo 15 anni di carriera impeccabile è stato improvvisamente privato del suo team, delle credenziali di sistema e delle responsabilità decisionali. Il suo nuovo ruolo consisteva nell'archiviazione manuale di documenti cartacei.
Rivolgendosi al nostro studio, abbiamo immediatamente contestato la violazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 52 D.Lgs. 165/2001. Attraverso l'analisi dell'organigramma aziendale e le testimonianze dei colleghi, abbiamo dimostrato che il demansionamento era parte di una strategia per costringere Marco alle dimissioni.
Il Tribunale di Varese ha accolto il ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., ordinando il reintegro immediato nelle mansioni originarie e condannando l'azienda al risarcimento del danno professionale e biologico, quantificato in 35.000 euro.